SERVIZI DEMOGRAFICI


Gestiscono servizi di competenza statale, in particolare servizi ai cittadini. Si tratta di attività inerenti la tenuta dei registri di stato civile (registrazione delle nascite, delle morti, dei matrimoni, dell’acquisto o perdita della cittadinanza italiana), la tenuta dei registri della popolazione residente, con riferimento alla pratiche migratorie dei cittadini, e della tenuta dell’AIRE (Anagrafe Residenti all’Estero), la gestione dell’elettorato attivo e passivo e di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, il rilascio delle relative concessioni, l’attività statistica.

Oltre ai certificati anagrafici, di stato civile ed elettorale, l’ufficio rilascia le carte d’identità, le tessere elettorali ed eventuali duplicati,le domande per l’iscrizione nell’Albo  delle persone idonee all’Ufficio di Presidente e di Scrutatore ( da presentarsi rispettivamente entro il mese di ottobre e novembre di ogni anno).



UFFICIO ANAGRAFE

•    Rilascio certificati anagrafici

•    Rilascio certificati anagrafici storici

•    Rilascio certificati di nascita,matrimonio e morte

•    Rilascio tesserino per espatrio minori di 15 anni

•    Rilascio carta d'identita'

•    Rilascio documentazione per passaporto

•    Autenticazione di firma,fotografia, e fotocopie

•    Dichiarazioni sostitutive di atto notorio, autocertificazioni

•    Cambio di residenza da altro Comune Italiano o dall’Estero

•    Cambio di indirizzo all’interno del Comune

•    Gestione degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE)

•    Variazioni indirizzo su patenti/libretti di circolazione - comunicazioni motorizzazione Civile

•    Ricevimento e spedizione all’ INPS dichiarazioni di responsabilita’ a favore degli invalidi civili

•    Iscrizione anagrafe cittadini comunitari

•    Iscrizione anagrafe cittadini stranieri

•    Ufficio Elettorale

 

 

STATO CIVILE

  • Ricevimento denunce di nascita
  • Ricevimento denunce di morte
  • Pubblicazioni di matrimonio (acquisizione d’ufficio documenti)
  • Pratiche di cittadinanza
  • Stesura atti di nascita, cittadinanza, matrimonio, morte, divorzio
  • Rilascio relative certificazioni
  • Rilascio permessi di seppellimento e cremazione e autorizzazione trasporto salme altri Comuni


Dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita deve essere fatta alla nascita di un bambino.

Come:

può essere fatta da:

-       Uno dei genitori

-       Un procuratore speciale

-       Il medico, l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto nei seguenti modi:

o   Entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura dove è avvenuta la nascita.

o   Entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre, indipendentemente dal luogo di nascita.

Occorre presentare i seguenti documenti:

-       Attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrico/a che ha assistito al parto

-       Documento d’identità o passaporto per i cittadini stranieri

-       Autocertificazione stato di famiglia

Nel caso in cui i genitori non siano sposati, devono presentarsi entrambi con un documento di identità per effettuare anche il riconoscimento


Dichiarazione di Morte

Cosa occorre: entro 24 ore dall’evento, un medico deve certificare la causa del decesso.

Occorre poi recarsi all’Ufficio dello Stato Civile con la scheda ISTAT compilata dal medico curante ed il certificato necroscopico rilasciato dal medico necroscopo. Per la denuncia di decesso può essere incaricata anche un’agenzia di Onoranze Funebri.

Se il decesso avviene in ospedale sara' il Direttore sanitario a trasmettere all'Ufficio di Stato civile l'avviso della morte.


Pubblicazioni di Matrimonio

L’atto di pubblicazione matrimoniale deve restare affisso alla porta della Casa Comunale per 8 giorni consecutivi e la celebrazione del matrimonio puo' avvenire non prima del 4° giorno successivo.La validita' della pubblicazione e' di  6 mesi, ovvero se  non viene celebrato il matrimonio entro tale periodo le stesse si considerano scadute come non avvenute.

Per compilare il verbale di pubblicazione, l’ufficio competente provvede direttamente alla richiesta di tutti i documenti necessari per poter procedere.

Documentazione:

In caso di matrimonio religioso occorre la richiesta di pubblicazione della Parrocchia

Tutti i documenti occorrenti vengono reperiti direttamente dall'ufficio

a titolo informativo sono:

1-SPOSI DI STATO CIVILE LIBERO:

CERTIFICATO CONTESTUALE DI RESIDENZA,CITTADINANZA E STATO LIBERO RILASCIATO DAL COMUNE DI RESIDENZA

COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI NASCITA DI ENTRAMBI GLI SPOSI.

2-NEL CASO DI SPOSI DI CUI UNO O ENTRAMBI ABBIANO OTTENUTO DIVORZIO O ANNNULLAMENTO DEL MATRIMONIO PRECEDENTE:

OLTRE AI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO 1 OCCORRE ANCHE

COPIA INTEGRALE DELL' ATTO  RELATIVO AL PRECEDENTE MATRIMONIO

3-NEL CASO  DI CUI UNO O ENTRAMBI SIANO VEDOVI:

OLTRE AI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO 1 OCCORRE ANCHE

COPIA INTEGRALE DELL'ATTO DI MORTE DEL CONIUGE DEFUNTO

IN CASO DI NUBENDI MINORENNI OCCORRE PRESENTARE PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL MATRIMONIO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI.

N.B. LA DONNA VEDOVA O CON MATRIMONIO DICHIARATO NULLO DA MENO DI 300 GIORNI GIORNI  DEVE PRODURRE AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO RILASCIATA DAL TRIBUNALE.

LA DONNA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI DEVE CONTATTARE L'UFFICIO DI STATO CIVILE PER VERIFICARE  SE SIA O MENO NECESSARIO RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI CUI SOPRA.

COSTO

UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 14,62 DA ACQUISTARE IN TABACCHERIA SE ENTRAMBI RESIDENTI IN CABELLA LIGURE, DUE MARCHE SE RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI.

Pubblicazioni di Matrimonio del cittadino straniero in Italia

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili,secondo i culti ammessi nello Stato.

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia e' il Nulla-Osta , rilasciato dalla competente Autorita' del Paese d'origine,tale documentazione deve essere richiesta personalmente al Consolato straniero in Italia.


La legge 5.7.2009 n.94 in vigore dal 08.08.2009 ha riformato il primo comma dell'art.116 del Codice Civile, che adesso dispone :”Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalle quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla-osta al matrimonio nonche' un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano.


La presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno attiene solo IL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO.

La regolarita' del soggiorno, deve esserci sia al momento della pubblicazione che al momento della celebrazione del matrimonio.

Lo straniero residente nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione di matrimonio secondo le disposizioni di questo codice.


IL NULLA OSTA deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appertenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita,paternita' e maternita' ,cittadinanza,residenza e stato libero, deve inoltre riportare che lo straniero puo' contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalita').

Se il Nulla-Osta non contiene i dati relativi alla nascita, alla paternita' e maternita' occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato.

Puo' essere rilasciato:

l  Dall'Autorita' Consolare in Italia,in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente.

l  Dall'Autorita' competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata Italiana all'estero.

I l nulla osta non puo' essere sostituito ne' da un semplice certificato di stato libero ne' da autertificazione,al momento del rilascio e'  bene verificare sempre che le generalita' riportate coincidano esattamente con quelle indicate su passaporto.


DOCUMENTI CHE ATTESTINO LA REGOLARITA' DEL SOGGIORNO

PERMESSO DI SOGGIORNO

CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL'UNIONE

PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA IL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUL QUALE E' STATO APPOSTO IL TIMBRO SCHENGEN DALL'AUTORITA' DI FRONTIERA O COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENZA RESA AL QUESTORE ENTRO 8 GIORNI DALL'INGRESSO,OVVERO COPIA DELLA DICHIARAZIONE RESA AI GESTORI DI ESERCIZI ALBERGHIERI E DI ALTRE STRUTTURE RICETTIVE.

CHI E' IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO E' TENUTO AD ESIBIRE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

il contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l'immigrazione;

la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo sportello unico per l'immigrazione;

la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

NELLE  MORE DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI

FAMILIARI, IL CITTADINO STRANIERO E' TENUTO AD ESIBIRE

il visto d'ingresso;

la copia autentica del nulla-osta rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione;

la  ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

PER CHI INVECE E' IN ATTESA DEL RINNOVO DI SOGGIORNO E' TENUTO AD ESIBIRE

la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge.


Documentazione:

  • Nulla.Osta
  • Passaporto o documento di identita' personale.
  • Docuneto attestante la regolarita' di soggiorno nel territorio italiano
  • Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa alla residenza, cittadinanza e stato libero e' acquisita d'ufficio. .


NOTA BENE

Se gli sposi sono cittadini stranieri e non conoscono la lingua italiana, devono essere  assistiti da un interprete sia all'atto della richiesta di pubblicazione che della celebrazione del matrimonio.


Matrimonio civile

Eseguite le pubblicazioni di matrimonio,senza opposizioni,i nubendi,nel giorno e nell’ora concordati con l’ufficio ,si presentano nella Casa Comunale per la celebrazione del matrimonio,insieme a due testimoni,tutti muniti di documenti di riconoscimento.

Celebrante e’ il Sindaco, in qualita’ di Ufficiale dello Stato Civile,ovvero gli Assessori o gli Ufficiali dello Stato Civile appositamente delegati.

Matrimoni trascrizioni

1- Matrimoni religiosi celebrati nel Comune

Vengono trascritti nei registri di Stato Civile entro 24 ore dalla data della celebrazione tempo a disposizione del Parroco per la consegna dell’atto , comunque non appena ricevuti dal Parroco.

2- Trascrizione Matrimoni religiosi o civili celebrati in altri

Vengono trascritti nei registri di Stato Civile non appena pervengono dal Comune in cui gli stessi sono stati celebrati:

3- Trascrizioni matrimoni celebrati all’estero

La trascrizione viene fatta d’ufficio in quanto gli atti pervengono dal Consolato o Ambasciata italiana presso lo Stato estero.


Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in un Comune che non sia quello di residenza degli sposi occorre l'apposita delega

Cittadinanza

Acquisto della cittadinanza italiana L.5.2.91 n.92 e s.m.i.

Per filiazione:tutti i figli di padre o madre cittadini sono cittadini italiani;

per nascita sul territorio italiano: se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure  se i genitori sono stranieri ed il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono,ovvero il figlio di ignoti che sia stato rinvenuto nel territorio della Repubblica se non viene provato il possesso di altra cittadinanza;

per riconoscimento di paternita' o maternita' o a seguto di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore eta';

per adozione;

se figlio minorenne convivente di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana;

per elezione:figlio riconosciuto o dichiarato gia' maggiorenne che, entro un anno, dichiari di voler acquistare la cittadinanza;

per nascita e residenza: se lo straniero e' nato in Italia e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento della maggiore eta' e dichiari entro un anno di voler acquistare la cittadinanza italiana;

per naturalizzazione se cittadino straniero legalmente residente in Italia da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica,

per matrimonio se coniuge di cittadino italiano se, dopo il matrimonio, risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno 2 anni,oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se risiede all'estero.

I suddetti termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi L.94/2009.


Il cittadino che ha ottenuto la cittadinanza italiana, deve presentarsi allo sportello dello Stato Civile   per prendere accordi al fine di prestare il giuramento previsto dalla legge e per la trascrizione dell'atto con cui ha acquistato la cittadinanza italiana.

N.B. L'art.1 comma 2 L..94/2009 ha introdotto il versamento di un contributo dell'importo di euro 200 per le istanze o dichiarazioni di elezione,acquisto,riacquisto rinuncia o concessione della cittadinanza che dovra' essere versato mediante apposito bollettino postale .

ACQUISTO CITTADINANZA JURE SANGUINIS

Il cittadino straniero discendente di emigrato italiano,puo' rivendicare il possesso della cittadinanza italiana,così come si evince dalla Circolare Ministero dell'Interno K 28.1 dell'8.4.1999,facendo riferimento alla normativa dell'attuale legge n. 91/1992, dalla quale si evince che e' italiano per nascita il figlio di madre o di padre cittadino del nostro Paese ,pertanto ai sensi dell'art.1 della legge sulla cittadinanza e' nato italiano per diritto di sangue.

I discendenti dei nostri emigranti che non si sono naturalizzati stranieri e i cui figli hanno avuto attribuita la cittadinanza alla loro nascita jure soli nei Paesi di emigrazione,quali argentina,brasiliana  ecc. e se non e' intervenuta nessuna interruzione nella trasmissione della cittadinanza risultano in possesso di doppia cittadinanza attribuita per nascita su suolo straniero e italiana per discendenza paterna fino al 1.1.1948 e successivamente trasmessa anche dalla madre,ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis per derivazione materna purche' nati dopo il 1.1.1948 data di entrata in vigore della Costituzione, pertanto possono chiedere,seppure attualmente hanno il passaporto straniero, il riconoscimento del possesso della cittadinanza jure sanguinis dalla nascita secondo le indicazioni della citata circolare K 28.1.

DOVE E QUANDO PRESENTARE DOMANDA

Residente all'estero:

Lo straniero  di origine italiana residente all'estero,deve rivolgersi all'Autorita' consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.

Residente in Italia:

Lo straniero di origine italiana, residente legalmente in Italia, che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza.


REQUISITI

Essere discendenti di emigranti italiani all'estero e che gli stessi non abbiano perduto la cittadinanza italiana.


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

l  Estratto dell' atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero,rilasciato dal Comune Italiano  di nascita comprensivo di tutte le annotazioni,nonche' atto di matrimonio e morte;

l  atti di nascita e matrimonio dei discendenti in linea retta fino all'atto di nascita del richiedente;

l  certificato rilasciato dalle Autorita'  dello Stato estero di emigrazione  (Ambasciata/Consolato) munito della traduzione Ufficiale in lingua italiana e debitamente legalizzato, attestante che l'ascendente italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquisto' la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato.;

l  certificato di residenza.


N.B. I certificati rilasciati da Autorita' straniere dovranno essere opportunamente legalizzati ,salvo che non sia previsto l'esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia, e muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana.


Separazioni e divorzi

SEPARAZIONE

In senso giuridico con il termine “separazione” si individua l'interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospsensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con l'atto di matrimonio.

La separazione puo' essere:

l  consensuale:i coniugi decidono di separarsi,previo accordo tra loro;

l  giudiziale:  i coniugi non raggiungono un accordo,uno dei due coniugi inizia una procedura legale di separazione.


DIVORZIO

Con il termine divorzio si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale;

La sentenza di sivorzio puo' essere di:

l  scioglimento del matrimonio civile;

l  cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso -concordatario.

I tribunali provvedono a far pervenire per l'annotazione nei relativi atti:

l  omologhe di separazioni consensuali,sentenze di separazioni giudiziali e sentenze di divorzio.

Le sentenze fatte pervenire sono soltanto quelle definitive vale a dire non piu' appellabili.

Le sentenze di divorzio provenienti da Stati Esteri devono,invece,essere trascritte purche' rispondenti ai criteri previsti dalla L.218/95

 

Rilascio certificazioni di stato civile

Certificati,estratti e copie integrali degli atti di stato civile ,nascita,morte, matrimonio,

possono essere richieste presso l'ufficio di stato civile del Comune.

Le certificazioni di Stato civile sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.7 della

legge 29.12.90  n.405 art.7 e per il loro rilascio non e' previsto  alcun diritto a carico dell'utente.

In caso di istanza,in carta semplice,corredata dei dati ed elementi utili per il rilascio della

documentazione direttamente al domicilio,unitamente all'istanza va compiegata la busta gia'

affrancata con l'indirizzo del destinatario.

Le certificazioni,  quando i dati contenuti sono mutabili, hanno normalmente una validita' di 6

mesi, trascorso il quale, possono essere comunque esibite a uffici pubblici qualora l'interessato

dichiari in calce al documento che lo stesso non ha subito variazioni.

Hanno invece validita' illimitata le certificazioni che non possono subire modifiche quando i

dati contenuti in essi sono immutabili.(morte-nascita)


Si ricorda comunque che la Pubblica amministrazione e' tenuta ad accettare, in sostituzione dei

certificati anagrafici e di stato civile, le dichiarazioni fornite dal cittadino attraverso

l'autocertificazione ai sensi del T.U. sulla semplificazione amministrativa   DPR 445/2000.



Permesso di seppelimento


Il permesso di seppellimento e' l'atto amministrativo conseguente all'iscrizione della

dichiarazione di decesso nei registri degli atti di morte , attraverso il quale l'ufficiale dello Stato

Civile autorizza la sepoltura della persona deceduta.

Per ottenere tale permesso le Agenzie di Onoranze funebri,incaricate dai familiari del defunto

presentano la documentazione sanitaria prevista dalla Legge (CERTIFICATO

NECROSCOPICO E SCHEDA ISTAT), in caso di morte violenta, anche il nulla-osta alla

sepoltura rilasciato dall'Autorita' Giudiziaria.


Cremazioni

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione,occorre presentare all'Ufficiale dello Stato

Civile del Comune di decesso:

l  dichiarazione in carta libera di volonta' di essere cremato,datata e sottoscritta di proprio pugno

dall'iscritto alla Societa' per la Cremazione e convalidata dal Presidente dell'Associazione stessa

mediante attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita

dell'assistito,oppure disposizione testamentaria. In mancanza di tali disposizioni dichiarazione in

carta libera, resa davanti all'Ufficiale dalla quale risulti la volonta del coniuge o in mancanza del

parente piu' prossimo individuato secondo gli art.74 e seguenti del codice civile,che,in assenza

di volonta' contraria del defunto,intende dare corso alla cremazione della salma del familiare.

l  certificato medico rilasciato dal medico curante o necroscopo,con firma autenticata dal

Cordinatore Sanitario, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

IN CASO DI MORTE IMPROVVISA O SOPETTA OCCORRE IL NULLA-OSTA

DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.


Trasporto salma

E' necessaria una domanda in bollo indirizzata al Sindaco,con la quale si richiede il

trasporto della salma ad altro Comune.

Documentazione da allegare alla domanda:

l    permesso di seppellimento,rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;

l    marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione.

Nei trasporti in arrivo da fuori Comune le Onoranze Funebri devono inviare la pratica del

trasporto allegando:

l  permesso di seppellimento;

l  autorizzazione trasporto salma rilasciata dal Sindaco del Comune dove e' avvenuto il decesso.


NOTIZIE UTILI


Le persone anziane e quelle che sono impossibilitate a recarsi in Comune per firmare carte d’identita’, autentiche o dichiarazioni sostitutive potranno contattare gli Uffici Demografici che provvederanno ad inviare presso il loro domicilio un impiegato delegato dal Sindaco.



AUTENTICA DI FIRMA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
L'art.7 del d.l. 4.7.2006 n.223 convertito in legge 248/2006 ha previsto la possibilita' di richiedere agli uffici comunali l'autentica degli atti aventi per oggetto i passaggi di proprieta' di beni mobili registrati (veicoli e rimeochi)

 

Modalita'
Presso l'ufficio di Segreteria e' possibile autenticare la firma del venditore del mezzo per il passaggio di proprieta' di autoveicoli e motoveicoli. E' necessario che il venditore si presenti presso l'ufficio munito di: -certificato di proprieta' del mezzo - CDP – l'atto di vendita sara' redatto sul retro del certificato compilando il riquadro T ;
-dati acquirente - cognome nome luogo e data di nascita indirizzo residenza e codice fiscale ; -un proprio documento di identita' valido; -una marca da bollo da euro 14,62; Il venditore deve dichiarare anche il prezzo di vendita.;
Se il mezzo ha piu' intestatari, devono presentarsi tutti muniti di documento di identita'. Se il mezzo e' intestato ad una persona giuridica societa' o ditta il venditore deve dimostrare, ad esempio allegando la visura camerale, di essere persona autorizzata a firmare. Dopo aver effettuato l'acquisto l'atto andra' trascritto nei registri del PRA a cura dell'acquirente. Il termine per la presentazione al P.R.A. della pratica di passaggio di proprieta' del mezzo dalla data dell'autentica e' di 60 giorni.

 

 

SERVIZIO DI LEVA
L'Ufficio leva si occupa della tenute dele liste di leva, necessaria anche dopo la sospensione della leva obbligatoria art.1 D.M. 20.9.2004. La chiamata alla armi e' stata sospesa ai sensi dell'art.1 del D.M. 20.9.2004 Dal 1.1.2005 la chiamata alle armi e' soltanto volontaria.


Modalita' formazione lista di leva
tale attivita' consiste nella: formazione dell'elenco degli iscritti avviene d'ufficio senza richiesta da parte del cittadino; pubblicazione dell'elenco degli iscritti; formazione liste di leva e loro deposito negli uffici comunali.

 

ALBO GIUDICI POPOLARI

ISCRIZIONI ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono gia' iscritti negli albi dei giudici popolari, possono

presentare domanda per l'iscrizione all'albo.

La domanda di iscrizione all'albo puo' essere presentata entro il  31 LUGLIO DI OGNI ANNO DISPARI

l'iscrizione all'Albo e' permanente e gli aggiornamento sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.

Requisiti

Per chiedere l'iscrizione e' necessario:

avere la cittadinanza italiana;

godere dei diritti civili e politici;

avere eta' compresa tra i 30 e i 65 anni;

essere in possessso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise; (PRIMO GRADO)

essere in possessso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Appello;(SECONDO GRADO)

buona condotta morale;

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giuduce popolare: (art.12 legge 287/1951)

-i magistrati  e i funzionari in attivita' di servizio appartenenti oaddetti all'ordine giudiziario;

-gli appartenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia,anche se non dipendenti dalloStato,in attivita' di servizio;

-ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ogni ordine e congregazione.

Il modulo per la domanda di iscrizione e' disponibile alla sezione modulistica, deve essere compilato e consegnato all'ufficio protocollo allegando copia di un documento di riconoscimento.

L'eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo deve essere presentata entro il 31 LUGLIO DI OGNI ANNO DISPARI , compilando l' apposito modulo disponibile alla sezione modulistica.

Obblighi e Rimborsi

Gli iscritti all'albo dei Giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.

Chi senza giustificato motivo, non si presenta, e' condannato al pagamento di una somma che va da euro 2 a  euro 15,  nonche' alla spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattito.

Ai giudici popolari spetta un'indennita' giornaliera di funzione nella misura di euro 25,82 al lavoratore dipendente ovvero di euro 51,65 al lavoratore autonomo per ogno giorno di udienza.

 

Modelli

Domanda per l'iscrizione negli elenchi dei giudici popolari

Domanda per la cancellazione dagli elenchi dei giudici popolari


 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 25 Luglio 2011 12:23 )