DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Modalità:

Il cittadino può dichiarare tutte le condizioni e qualità personali e i fatti di sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dell’autocertificazione.

Per esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario di un immobile e altro.

Per presentare queste dichiarazioni a Amministrazioni Pubbliche è sufficiente la firma davanti al dipendente addetto a riceverle.

Se inviate per posta o via fax, o consegnate da terza persone, deve essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

L’autentica della firma è necessaria solo per dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati e domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone.

Hanno valore definitivo e stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

l’interessato può anche dichiarare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti che, purché ne abbia diretta conoscenza e renda la dichiarazione nel proprio interesse.

Chi può fare dichiarazioni sostitutive:

  • Cittadini italiani
  • Cittadini dell’Unione  Europea
  • Cittadini dei Paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati che sono attestabili dalle Pubbliche Amministrazioni italiane.

Come fare dichiarazioni:

Trasmissione via fax

Tutte le domande e le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblic possono essere inviate anche via fax, allegando la fotocopia di un documento d’identità.

STAMPA MODELLO –   da questo link.


AUTOCERTIFICAZIONE

Modalità:

L’autocertificazione è una dichiarazione in carta semplice scritta e firmata direttamente dal cittadino (la firma NON deve essere autenticata). Ciò che si è scritto ha lo stesso valore del certificato emesso dagli uffici pubblici.

L’autocertificazione sostituisce i certificati

  • data e luogo di nascita
  • residenza, Cittadinanza, Godimento dei diritti politici
  • stato di celibe, coniugato/a, vedovo/a, separato o divorziato
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • posizione agli effetti degli obblighi militari
  • iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • titolo di studio
  • qualifica professionale
  • esami sostenuti
  • titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
  • situazione reddituale o economica
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi
  • possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA
  • qualità di studente, pensionato, casalinga, legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
  • di non aver riportato condanne penali.

 

Tali autocertificazioni devono essere accettate da:

scuole, università, motorizzazione civile, comuni, enti pubblici in generale.

Non è possibile l’autocertificazione per:

  • certificati sanitari
  • certificati di conformità CE
  • certificati di marchi e brevetti.

STAMPA MODELLi – da questo link.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 03 Febbraio 2010 22:25 )