DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ E AUTOCERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Modalità:
Il cittadino può dichiarare tutte le condizioni e qualità personali e i fatti di sua conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dell’autocertificazione.
Per esempio, si può dichiarare di essere erede, proprietario di un immobile e altro.
Per presentare queste dichiarazioni a Amministrazioni Pubbliche è sufficiente la firma davanti al dipendente addetto a riceverle.
Se inviate per posta o via fax, o consegnate da terza persone, deve essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
L’autentica della firma è necessaria solo per dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a privati e domande di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terze persone.
Hanno valore definitivo e stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
l’interessato può anche dichiarare stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti che, purché ne abbia diretta conoscenza e renda la dichiarazione nel proprio interesse.
Chi può fare dichiarazioni sostitutive:
- Cittadini italiani
- Cittadini dell’Unione Europea
- Cittadini dei Paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati che sono attestabili dalle Pubbliche Amministrazioni italiane.
Come fare dichiarazioni:
Trasmissione via fax
Tutte le domande e le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblic possono essere inviate anche via fax, allegando la fotocopia di un documento d’identità.
STAMPA MODELLO – da questo link.
AUTOCERTIFICAZIONE
Modalità:
L’autocertificazione è una dichiarazione in carta semplice scritta e firmata direttamente dal cittadino (la firma NON deve essere autenticata). Ciò che si è scritto ha lo stesso valore del certificato emesso dagli uffici pubblici.
L’autocertificazione sostituisce i certificati
- data e luogo di nascita
- residenza, Cittadinanza, Godimento dei diritti politici
- stato di celibe, coniugato/a, vedovo/a, separato o divorziato
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
- posizione agli effetti degli obblighi militari
- iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- titolo di studio
- qualifica professionale
- esami sostenuti
- titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento
- situazione reddituale o economica
- assolvimento di specifici obblighi contributivi
- possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA
- qualità di studente, pensionato, casalinga, legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche
- di non aver riportato condanne penali.
Tali autocertificazioni devono essere accettate da:
scuole, università, motorizzazione civile, comuni, enti pubblici in generale.
Non è possibile l’autocertificazione per:
- certificati sanitari
- certificati di conformità CE
- certificati di marchi e brevetti.
STAMPA MODELLi – da questo link.
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 03 Febbraio 2010 22:25 )


