AUTENTICAZIONE DI FIRMA, FOTOGRAFIE E COPIE
AUTENTICAZIONE DI FIRMA
In diversi casi non più prevista ai sensi della Legge n° 127/97 e successive modificazioni.
Cosa occorre: presentarsi personalmente con documento d’identità e l’atto da sottoscrivere.
AUTENTICAZIONE DI COPIE
Modalità:
una copia, quando autenticata, può essere prodotta al posto del documento originale: attesta la conformità di una copia all’originale e può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o possiede l’originale o a cui la copia deve essere presentata.
L’autenticazione, esibendo originale e fotocopia, può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione.
DICHIARAZIONIE DI COPIA CONFORME
Non è più necessario andare in Comune per autenticare le copie di documenti a corredo di domande da produrre a enti pubblici o a gestori di pubblico servizio.
Il cittadino può dichiarare che sono conformi all’originale questi documenti:
- Copia di documento rilasciato o depositato presso la Pubblica Amministrazione
- Copia di pubblicazioni, titolo di studio e servizio
- Copie di documenti fiscali da conservare in originale dai privati.
La dichiarazione può essere firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con fotocopia del documento d’identità.
OSSERVAZIONI:
in caso di autentica di una fattura di una ditta in fallimento, l’autentica è esente da bollo. Si possono autenticare le fatture in presenza dell’originale (in bollo), non si può autenticare, invece, la stampa del libro IVA quando non è siglata e timbrata come originale.
STAMPA MODELLi – da questo link.
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 03 Febbraio 2010 22:25 )


