AUTENTICAZIONE DI FIRMA

In diversi casi non più prevista ai sensi della Legge n° 127/97 e successive modificazioni.

Cosa occorre: presentarsi personalmente con documento d’identità e l’atto da sottoscrivere.

 

AUTENTICAZIONE DI COPIE

Modalità:

una copia, quando autenticata, può essere prodotta al posto del documento originale: attesta la conformità di una copia all’originale e può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o possiede l’originale o a cui la copia deve essere presentata.

L’autenticazione, esibendo originale e fotocopia, può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione.

 

DICHIARAZIONIE DI COPIA CONFORME

Non è più necessario andare in Comune per autenticare le copie di documenti a corredo di domande da produrre a enti pubblici o a gestori di pubblico servizio.

Il cittadino può dichiarare che sono conformi all’originale questi documenti:

  • Copia di documento rilasciato o depositato presso la Pubblica Amministrazione
  • Copia di pubblicazioni, titolo di studio e servizio
  • Copie di documenti fiscali da conservare in originale dai privati.

La dichiarazione può essere firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con fotocopia del documento d’identità.

 

OSSERVAZIONI:

in caso di autentica di una fattura di una ditta in fallimento, l’autentica è esente da bollo. Si possono autenticare le fatture in presenza dell’originale (in bollo), non si può autenticare, invece, la stampa del libro IVA quando non è siglata e timbrata come originale.

STAMPA MODELLi – da questo link.

 

 

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 03 Febbraio 2010 22:25 )