ANAGRAFE E CARTA D'IDENTITA'
ANAGRAFE E CARTA D’IDENTITA’
È un documento di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza valido per l’espatrio negli Stati Membri della Comunità Europea e nei paesi con i quali ci sono particolari accordi internazionali. Per l’espatrio dei minori è necessario l’assenso dei genitori.
Per i cittadini stranieri è un documento valido solo sul territorio italiano.
MODALITA’ DI RICHIESTA:
Per il rilascio rivolgersi agli sportelli dell’Anagrafe con tre fotografie formato tessera recenti, uguali e un documento di riconoscimento valido, in mancanza del quale, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni, in possesso di un documento valido, che devono presentare anche permesso di soggiorno e passaporto o documento equipollente.
Validità
Dal 26 giugno 2008, la carta d’identità ha durata decennale.
Le carte d’identità che riportano la dicitura “scade il 26 giugno 2008” oppure una data successiva, sono prorogate di cinque anni. Il cittadino può recarsi presso ufficio anagrafe per farsi mettere un timbro sul documento che attesti la proroga della validità.
N.B. Si porta a conoscenza dell'eventualità che le autorità di alcuni paesi di destinazione potrebbero non riconoscere la validità del documento prorogato.
IL MINISTERO DELL'INTERNO CON CIRCOLARE N. 27 DEL 04/12/2009 HA SUGGERITO DI DOTARSI DI ALTRO IDONEO DOCUMENTO DI VIAGGIO AI CITTADINI CHE INTENDONO RECARSI IN PAESI CHE NON RICONOSCONO LA PROCEDURA DI PROROGA DELLA CARTA DI IDENTITA'.
Con il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 è stato soppresso il limite di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stata stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore:
- 3 anni per i minori di tre anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni;
- 10 anni per i imaggiori di diciotto anni.
Rinnovo
• Per scadenza: presentarsi agli sportelli di Anagrafe con tre fotografie formato tessera recenti, uguali e la carta d’identità scaduta o in scadenza (nei 6 mesi prima della scadenza).
• Per deterioramento: presentare tre fotografie recenti formato tessera e uguali, il documento deteriorato ( se il documento deteriorato non ha elementi sufficienti per l’identificazione occorre presentare un altro documento valido e, in mancanza di questo, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni che, mostrando un documento valido, devono dichiarare l’identità del richiedente).
• Per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia alle autorità di Polizia e presentarla in anagrafe al momento del nuovo rilascio, insieme a tre fotografie recenti formato tessera, uguali e un documento valido; in mancanza di quest’ultimo è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni che, con un documento valido, devono dichiarare l’identità del richiedente.
NOTIZIE UTILI:
• Può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza;
• A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla Carta d’Identità deve essere indicata la data della scadenza;
• Non è più obbligatorio indicare lo stato civile salvo specifica istanza del richiedente;
• La Carta d’Identità è esente dal pagamento della marca da bollo;
• La Carta d’ Identità non valida per l’espatrio viene rilasciata ai cittadini stranieri residenti nel Comune.
CARTA DI IDENTITA' RILASCIATA A MINORI E VALIDA PER L'ESPATRIO
E necessario l'assenso dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà, oltre la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio.
La dichiarazione di assenso può essere trasmessa dagli interessati anche con le modalità previste dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.
Per il minore di anni 14 l'uso della carta di identità per l'espatrio è subordinato al fatto che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può fare l'assenso o l'autorizzazione convalidata dalla questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell'ente o compagnia di trasporto a cui il minore è affidato, come previsto per il passaporto.
In sede di controllo alla frontiera è opportuno che i genitori del minore si muniscano di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore, per esempio certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità.
I minori che hanno compiuto anni 12 devono firmare obbligatoriamente la carta di identità.
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 15 Giugno 2011 16:41 )


